Di fronte all’eredità di beni immobili, in base agli articoli 470 e seguenti del Codice Civile esistono due forme di accettazione dell’eredità: l’accettazione pura e semplice e l’accettazione con beneficio di inventario. A sua volta, l’accettazione pura e semplice può essere espressa o tacita.
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In questo articolo vedremo nel dettaglio che cos’è e come funziona l’accettazione tacita dell’eredità.
Accettazione tacita dell’eredità: cos’è e quando si deve fare
Per la legge italiana il “chiamato all’eredità” – ovvero la persona designata come erede nel testamento o erede legittimo in assenza di esso – diventerà a tutti gli effetti erede, acquisendo il diritto all’eredità, solo tramite la cosiddetta “accettazione dell’eredità”.
Come anticipato, l’accettazione pura e semplice può essere espressa o tacita. Nel caso di accettazione espressa il chiamato all’eredità diventerà erede tramite un pubblico atto di accettazione dell’eredità o in alternativa tramite una scrittura privata con cui formalizza la sua accettazione.
Nel caso di accettazione tacita, invece, il chiamato all’eredità non dovrà fare nè scrittura privata né pubblica. L’accettazione tacita dell’eredità si ha infatti automaticamente nel momento in cui il futuro erede mostri la volontà di accettare il bene ereditato con un’azione concreta che non potrebbe fare se non in qualità di erede.
L’azione più tipica che determina l’accettazione tacita eredità è la volontà di vendere un immobile ereditato – anche in caso di comunione ereditaria.
Come funziona la tacita eredità
L’accettazione tacita dell’eredità non può certamente desumersi dalla mera chiamata all’eredità, né dalla denuncia di successione, che ha natura meramente fiscale, che deve essere presentata entro 12 mesi dall’apertura della successione, salvo che non siano contribuenti esonerati (per esempio quando l’eredità è devoluta al coniuge).
Va tenuto presente che l’accettazione tacita presuppone la capacità di agire: per questa ragione i minori e gli interdetti che necessitano di particolari forme di tutela possono accettare l’eredità solo con beneficio d’inventario, che impedisce l’effetto della confusione tra i patrimoni dell’erede e quello ereditario.
Costi dell’accettazione della tacita eredità
Ma qual è il costo dell’accettazione tacita dell’eredità?
I costi subentrano nel momento in cui si debba fare la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità, che prevede il pagamento di oneri fiscali per ciascuna conservatoria dei registri immobiliari (200 € di imposta ipotecaria, 59 € di imposta di bollo, 35 € di tassa ipotecaria) e oneri professionali che variano da professionista a professionista (tra i 500 e i 2000 €).
La registrazione dell’accettazione tacita di eredità vale per tutti gli immobili ereditati se questi sono nella stessa conservatoria, e dunque si possono pagare una sola volta le relative imposte. Se invece l’eredità include immobili situati in conservatorie diverse bisognerà pagare nuovamente le imposte alla vendita di ciascun immobile.
Trascrizione della tacita eredità: come e quando bisogna farla?
La trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità è obbligatoria se si desidera vendere un immobile di cui si è diventati proprietari per successione. In tale circostanza la trascrizione è necessaria per tutelare l’acquirente ed evitare il rischio del cosiddetto “erede apparente”: è infatti possibile che chi vende non sia in realtà l’erede e quindi chi compra potrebbe trovarsi, in futuro, a vedere il suo acquisto immobiliare messo in discussione, col rischio di dover restituire il bene al vero erede. Tale rischio non si verifica se viene eseguita la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità a favore dell’erede apparente purchè l’acquirente sia in buona fede.
Ma la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità è indicata anche per altri motivi. In particolare per il rispetto del principio di continuità delle trascrizioni: senza trascrizione dell’accettazione tacita di eredità, infatti, altre eventuali trascrizioni o iscrizioni successive non avranno valore.
Infatti chi acquista diritti reali su beni immobili, per stare tranquillo, deve non solo trascrivere il proprio atto di acquisto, ma anche accertarsi se sia stato trascritto i titoli di acquisto precedenti sino a risalire ad un acquisto a titolo originario.
Ma come si fa la trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità?
L’accettazione oltre che tacita può essere espressa o con beneficio d’inventario. L’accettazione espressa si verifica quando il chiamato all’eredità dichiara di accettare l’eredità con atto pubblico o in una scrittura privata. Se scegliamo l’atto pubblico il notaio, ricevuta la dichiarazione di accettazione da parte del chiamato all’eredità, redigerà direttamente un verbale; nell’accettazione con beneficio di inventario, il notaioprocederà invece con l’inventario di tutti i beni immobili e mobili del defunto e inserirà all’interno del registro delle successioni la dichiarazione di successione e l’inventario.
Invece, l’accettazione tacita di eredità si verifica quando il chiamato compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede. Ma nel momento in cui l’eredità ha ad oggetto degli immobili si deve necessariamente procedere prima o poi dinanzi ad un notaio per garantire appunto la continuità delle trascrizioni tramite la trascrizione nei registri immobiliari. Pertanto non è possibile procedere alla trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità senza rivolgersi ad un notaio.
Il notaio in caso di vendita potrà procedere direttamente a due trascrizioni: la prima contro il defunto e a favore degli eredi per constatare la loro accettazione e la seconda, usuale, contro i venditori e a favore del compratore.
La trascrizione dell’accettazione tacita di eredità viene fatta entro 20 anni dalla morte del defunto: oltre questo termine, infatti, l’acquirente può tutelare i diritti acquistati sui beni grazie all’istituto dell’usucapione. Tuttavia, è prudente procedere alla trascrizione dell’accettazione tacita di eredità anche dopo 20 anni dalla morte del defunto, perché non si può avere la certezza dell’assenza di cause di sospensione o interruzione dei termini dell’usucapione.
Tacita eredità e beneficio d’inventario: le differenze
La fondamentale differenza fra accettazione tacitae accettazione con beneficio d’inventarioè che quest’ultima consente all’erede di tenere distinti il suo patrimonio da quello del defunto, ed è obbligatoria per i soggetti non in grado di prendersi cura dei propri beni (minorenni, soggetti incapaci, persone giuridiche), perché di fatto impedisce che l’erede diventi responsabile per i debiti del defunto. I creditori del defunto potranno rivalersi solo sui suoi beni restanti, ma non potranno intaccare quelli dell’erede.
L’inventario dovrà essere fatto entro tre mesi dalla morte del defunto e l’accettazione entro i successivi quaranta giorni.