Belle novità per tutti i giovani che desiderano comprare un immobile: nel pacchetto delle misure contenute dal decreto Sostegni bis, infatti, l’articolo 64 ha introdotto solamente qualche giorno fa interessanti agevolazioni per l’acquisto della prima casa per tutti gli under 36, che potranno beneficiare di misure straordinarie a sostegno di questo grande passo.
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Le domande per accedere a questi nuovi bonus potranno essere presentate a partire dal prossimo 24 giugno 2021 fino al 30 giugno 2022. Il plafond che è stato messo a disposizione per questo biennio è aumentato di ben 290 milioni di euro per il 2021 e di 250 milioni per l’anno successivo.
Entriamo dunque nel dettaglio e vediamo meglio insieme di cosa si tratta.
Come funziona il bonus prima casa per gli under 36
Tutti i giovani che ancora non hanno compiuto 36 anni ed hanno in cantiere l’idea di comprare una casa di proprietà avranno l’opportunità di accedere al Fondo di garanzia sui mutui per la prima casa, anche se la loro situazione lavorativa non è inquadrata in un contratto a tempo indeterminato, a patto che possiedano un Isee non superiore ai 40 mila euro annui.
L’accesso a questo Fondo implica nei fatti la possibilità di ottenere un mutuo pari all’80% del valore dell’immobile che si intende acquistare, che è garantito dallo Stato e che a sua volta azzera le imposte normalmente dovute sulla compravendita immobiliare.
Si tratta di una novità importante dal momento che fino a questo momento la percentuale coperta dal Fondo era stata del 50% del valore della casa. A cambiare adesso è anche il limite d’età per richiedere questa agevolazione, che da 35 anni si è spostato a 36.
Quali sono gli altri requisiti necessari
Per accedere al Fondo di garanzia sui mutui, oltre al tetto dell’età e a quello dell’Isee ci sono una serie di altri requisiti da dover necessariamente rispettare.
Il richiedente non dovrà risultare proprietario di altri immobili, ovunque questi si trovino. Inoltre non potrà essere titolare di quote di un altro immobile presente nello stesso Comune della casa che si intende acquistare facendo ricorso a questo bonus; in caso contrario si impegna a cedere tali quote entro 1 anno dalla firma del rogito.
Per poter contare su questo bonus il giovane dovrà spostare la propria residenza entro 18 mesi dal rogito nel Comune dove è situata la casa comprata.
Per ciò che riguarda le abitazioni da poter acquistare facendo ricorso al Fondo, si escludono quelle di lusso, che fanno parte delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. L’immobile comprato deve essere ad uso abitativo e localizzato sul territorio nazionale.
Il mutuo da poter richiedere, inoltre, non deve superare i 250 mila euro.
Quali sono le agevolazioni sulle imposte
Come abbiamo detto sopra, lo Stato oltre che garantire il finanziamento si impegna ad azzerare le imposte dovute. Queste imposte vengono azzerate sia qualora si tratti di un acquisto fatto da un venditore privato sia che si tratti di una compravendita effettuata con una ditta soggetta ad Iva; in entrambi i casi non si dovrà corrispondere l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale.
In quest’ultimo caso, e dunque se si acquista da una ditta, sarà il venditore a farsi carico dell’Iva mentre il compratore riceverà un credito d’imposta da poter spendere per far fronte al pagamento delle imposte di registro, delle imposte catastali e delle imposte ipotecarie su successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, oppure per compensare l’Irpef dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, o ancora per pagare le eventuali somme dovute per contributi previdenziali, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali e ritenute d’acconto.
In ogni caso questo credito d’imposta non può fornire rimborsi di alcun’altra forma.
Non si tratta però solo delle imposte dovute all’atto di compravendita, tra le novità di questa normativa c’è anche una agevolazione per ciò che riguarda le tasse relative al mutuo: gli under 36 che presenteranno domanda, infatti, non dovranno versare l’imposta sostitutiva, le imposte di registro, quelle ipotecarie e quelle di bollo.
Questa norma, come ha sottolineato di recente un’interessante guida del Consiglio Nazionale del Notariato, si applica anche alle relative pertinenze della prima casa agevolata.