Nell’ambito del mercato immobiliare si sente spesso parlare del certificato di agibilità di un immobile, ma di cosa si tratta esattamente? Vediamo insieme in questa breve guida pratica in cosa consiste questa particolare documentazione, come fare per ottenerla e a cosa serve.
Scarica la nostra guida gratuita
Fatto!
Controlla la tua mail e consulta la nostra guida.
Non trovi nulla nella posta ricevuta?
Controlla nella cartella SPAM
Il certificato di agibilità di un immobile, che cos’è?
Questo certificato ha come principale obiettivo quello di attestare le condizioni di un determinato immobile, a seguito della sua edificazione oppure di determinati interventi come ad esempio di ristrutturazioni immobiliari, sia in possesso dei requisiti necessari definiti nella normativa vigente in termine di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico, secondo quanto sia stato indicato nel momento iniziale del progetto. (art. 24 Testo Unico sull’Edilizia).
Il concetto di agibilità è comparso ufficialmente e obbligatoriamente nel 1934 con il Regio Decreto n.1265, attraverso l’autorizzazione (più che altro sanitaria e non edilizia) da parte del Podestà di poter rendere abitabili delle costruzioni sulla base del progetto approvato. Con il Testo Unico sull’Edilizia 380/2001, nel 2001, viene abolita tale certificazione e sostituita nel 2013 con un’autodichiarazione, quella che oggi conosciamo come SCA – segnalazione certificata di agibilità, con una maggiore valenza edilizia e urbanistica.
A cosa serve e per quali immobili
Si tratta di un documento importante in quanto garantisce la sicurezza dell’edificio e la sua conformità urbanistica. Deve essere presentato per tutti gli immobili nel caso in cui questi siano di nuova costruzione, abbiano subito opere di ristrutturazione immobiliare che possano incidere sui livelli di sicurezza, oppure siano stati interessati da ricostruzioni o sopraelevazioni.
L’attuale segnalazione di agibilità (SCA) viene rilasciata da un professionista abilitato (geometri, architetti, ingegneri, sotto la propria responsabilità. La legge oggi impone che entro quindici giorni dalla fine dei lavori l’agibilità venga depositata dal titolare del Permesso di Costruire presso lo sportello unico per l’edilizia del Comune di riferimento, in caso contrario questi immobili non risulterebbero a norma per essere abitati.