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Cos’è la comunione ereditaria e in che modo si può sciogliere

Si ha comunione ereditaria quando la titolarità di determinati beni facenti parte dell’asse ereditario è condivisa tra più eredi.

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L’importanza di questo istituto in ambito immobiliare è legata alla circostanza che nel caso in cui uno dei comproprietari si opponga alla vendita del bene stesso, bisognerà procedere affinché la comunione venga sciolta.

Nel caso in cui invece tutti gli eredi sono d’accordo, la vendita di un immobile ereditato da più persone non creerà particolari difficoltà. Basterà rivolgersi a RockAgent descrivendo nel dettaglio la situazione, e tramite i nostri agenti presenti sul territorio saremo in grado la soluzione migliore in base alle esigenze di tutti i coeredi.

Si potrà procedere a una normale compravendita immobiliare, sfruttando la convenienza delle nostre commissioni fisse e trasparenti, dividendo il ricavato della vendita tra i soggetti interessati. In alternativa si potrà dare la possibilità a uno o più comproprietari di acquistare l’immobile stesso.

Lo scioglimento della comunione ereditaria

Ogni erede che partecipa alla comunione ereditaria ha diritto a richiedere in qualsiasi momento che la stessa venga sciolta. La divisione può essere: 

  • Testamentaria
  • Volontaria o contrattuale
  • Giudiziale

Divisione testamentaria

Nella divisione testamentaria è il testatore a stabilire personalmente i criteri da usare per la ripartizione dei beni tra i vari eredi o a stabilire nello specifico la destinazione degli stessi.

La libertà di scelta di quest’ultimo risulta ampia, anche se la legge prevede dei paletti piuttosto stringenti per quanto riguarda il valore delle singole quote attribuibili.

Alcune disposizioni devono essere tassativamente rispettate a pena di nullità, annullabilità o di rescindibilità. 

Prima di tutto la divisione deve tener conto delle quote che l’ordinamento riserva ai legittimari (ossia i parenti più stretti del de cuius) e agli eredi legittimi. Inoltre è necessario rispettare la proporzione tra il valore della quota di ogni erede e il valore dei beni assegnati.

Modalità di divisione

Le disposizioni del testatore possono andare in due direzioni:

Assegni divisionali semplici
Con questa modalità il testatore si limita a indicare le regole per la suddivisione dei vari beni tra gli eredi. La creazione di una comunione ereditaria non risulta quindi preclusa.

Assegni divisionali qualificati
Con gli assegni divisionali qualificati, invece, si dispone una divisione specifica dei beni, facendo venir meno la possibilità di comunione ereditaria, se non per quote di beni non indivisibili (come nel caso dei beni immobili). In caso di diseguaglianze tra il valore delle quote esiste la possibilità di conguaglio per gli eredi penalizzati.

Divisione volontaria o contrattuale

La divisione della comunione ereditaria, in assenza di disposizioni testamentarie, può avvenire anche in maniera consensuale tra le parti interessate. Con l’accettazione dell’eredità i coeredi diventano titolari di una quota indivisa dell’asse ereditario.

Nel caso in cui uno di essi voglia ottenere il valore relativo alla propria quota, si potrà quindi procedere in maniera amichevole, ed evitare quindi l’intervento di un giudice.

In particolare, per quanto riguarda l’eredità di beni immobili,  è possibile effettuare una permuta delle quote ereditarie, un vero e proprio atto notarile con il quale ciascun coerede scambia le proprie quote di un determinato immobile con quelle di un altro immobile, avendo come fine ultimo quello  di diventarne unico proprietario.

Come si arriva all’accordo sulla divisione

Massa ereditaria
Prima di tutto bisognerà ricostruire la massa ereditaria che ricomprende tutti i beni di cui il de cuius disponeva prima della sua morte, comprese le donazioni eventualmente effettuate ai futuri eredi quando il de cuius era ancora in vita.

Queste ultime sono infatti viste come un’anticipazione dell’eredità: in questo caso il valore del bene donato può essere sottratto dalla quota ereditaria spettante a chi lo ha ricevuto.

Nasce in questo contesto l’istituto della collazione, con il quale gli eredi conferiscono i beni ricevuti a titolo di donazione, reintegrandoli nella massa ereditaria, per poi dividerli con gli altri coeredi.

Si può procedere con una collazione per natura (se il coerede donatario restituisce alla massa lo stesso bene ricevuto, causando, pertanto, la risoluzione della donazione) oppure con una collazione per imputazione (quando il coerede donatario addebita alla propria quota ereditaria il valore del bene ricevuto stimato al momento dell’apertura della successione, mantenendone la proprietà, per poi procedere ad un conguaglio in caso di differenza tra il valore del bene e la quota ereditaria a lui spettante).

La collazione è obbligatoria solo per alcune tipologie di eredi (il coniuge superstite, i figli del de cuius e i loro discendenti) e si può evitare solo con la rinuncia all’eredità. Al termine di questi passaggi si arriverà quindi alla determinazione di un valore totale sul quale basare le valutazioni sulla divisione. 

Progetto di divisione e attribuzione delle quote
Dopo l’inventario dei beni e la determinazione del valore della massa ereditaria, si procederà con la formulazione di un progetto di divisione.

I problemi nascono in presenza di beni non facilmente divisibili, ed è per questo che è possibile ricorrere a dei conguagli per riequilibrare eventuali diseguaglianze. La divisione diventa effettiva col contratto che stabilisce i criteri di assegnazione e l’attribuzione degli stessi.

In caso di beni immobili è previsto che l’attribuzione sia fatta con forma scritta con successiva trascrizione dell’atto. Per gli altri beni mobili non è invece richiesta alcuna forma particolare. 

Divisione giudiziale
In caso di mancanza di accordo tra i coeredi in merito alla divisione dei beni facenti parte della comunione ereditaria, e quindi in seguito al tentativo di mediazione obbligatoria, le parti possono ricorrere all’autorità giudiziaria per risolvere il conflitto e per ottenere quindi una divisione equa effettuata da un soggetto imparziale.
L’autorità competente è il Giudice Civile del luogo in cui si è aperta la successione.

Fasi della divisione giudiziale

Attivazione del procedimento
Il giudizio per la divisione ereditaria si avvia con la convocazione di tutti gli eredi davanti al giudice. Si parla di litisconsorzio necessario perché è richiesta la presenza di tutti gli eredi, nessuno escluso.
La convocazione viene effettuata dalla parte interessata alla divisione, con atto di citazione che deve essere notificato almeno 90 giorni prima dell’udienza. 

Attività istruttoria
Si tratta di una fase  eventuale, prevista in caso di presenza di contrasti tra le parti, che permette alle stesse di illustrare le proprie posizioni in merito al valore dei beni compresi nell’eredità. In alternativa può essere richiesto l’intervento di un consulente tecnico per la stima del valore dei beni e per la valutazione della divisibilità degli stessi.

Progetto di divisione
Il Giudice, in base agli elementi emersi dall’istruttoria e dalla consulenza tecnica, deposita in cancelleria un progetto di divisione per permettere alle parti di visionarlo. In assenza di contestazioni l’atto diventa esecutivo. In caso invece di disaccordo, è possibile ricorrere al Collegio, ossia l’organo che giudica le decisioni prese dal singolo giudice.

Il problema dei beni immobili indivisibili

Al contrario della divisione di beni mobili, che di solito non crea particolari problemi, in presenza di beni immobili la situazione di complica, soprattutto per quelli indivisibili, ossia quelli che non possono essere divisi senza determinarne la sostanziale svalutazione. In questi casi le alternative sono 3:

  • un’assegnazione che privilegia il coerede con la quota maggiore
  • il bene resta in comproprietà tra i coeredi a cui viene assegnato
  • in mancanza di accordo, si procede alla vendita del bene con ripartizione del ricavato.