Cos’è la SCIA in edilizia
La SCIA, introdotta nel maggio 2010, è la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, uno dei principali adempimenti amministrativi che è necessario compiere per iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva artigianale, commerciale, industriale, turistica o agricola.
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Nella sua applicazione come pratica edilizia, la SCIA sostituisce la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per quanto riguarda la manutenzione straordinaria, il restauro o il risanamento conservativo di porzioni strutturali di un edificio, nonché per lavori di ristrutturazione edilizia “semplice”. Possono quindi essere realizzate con SCIA le varianti non essenziali a permessi di costruire conformi al regolamento urbanistico-edilizio, quindi interventi di restauro leggero che non vadano a incidere sul volume, la destinazione d’uso o il profilo e i prospetti dell’immobile.
Chi deve fare la SCIA, quindi? Nel caso di avvio attività sarà il titolare dell’impresa a presentarla, mentre nel caso della SCIA edilizia sarà il proprietario dell’immobile o il titolare di usufrutto, ma la sua autodichiarazione dovrà essere corredata da una relazione sviluppata da un tecnico abilitato, come ad esempio un geometra.
La SCIA dovrà essere presentata in Comune utilizzando l’apposita modulistica e produrrà effetti immediati, a differenza della DIA che richiedeva 30 giorni di attesa prima di poter iniziare i lavori. Dato che si tratta di un’autocertificazione è però fondamentale che, alla data di presentazione della SCIA, il richiedente sia già in regola per iniziare i lavori o aprire la propria impresa.
Quanto costa fare la SCIA e come presentarla
Il costo della SCIA edilizia non è fisso e dipende principalmente dal costo della prestazione del tecnico e dai diritti di segreteria del comune, che possono variare tra 300 e 1.000 €.
La SCIA va presentata esclusivamente in via telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui viene svolta l’attività. A seconda che il SUAP di competenza sia accreditato o meno dal Ministero per lo Sviluppo Economico, la SCIA potrà essere presentata attraverso diversi sistemi informativi, tra cui il MUTA predisposto da Regione Lombardia, lo Starweb della Camera di Commercio, Impresainungiorno o il sistema ComUnica se la SCIA è allegata a una pratica di Comunicazione Unica.
La SCIA per l’avvio di un’impresa richiede di presentare dei documenti che attestino il possesso di requisiti soggettivi morali e professionali e requisiti oggettivi previsti dalla legge a seconda del tipo di attività economica da avviare (ad esempio la conformità delle attrezzature aziendali). Per quanto riguarda invece i documenti per SCIA di ristrutturazione serviranno il modello SCIA, la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria, i documenti d’identità delle persone coinvolte nella pratica e una relazione dettagliata sull’intervento a firma del progettista abilitato, completa dei relativi elaborati progettuali. Se chi presenta la SCIA non è l’unico proprietario dell’immobile andrà allegata anche la dichiarazione di assenso di terze parti.
Il materiale dovrà essere presentato almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori di ristrutturazione, corredato dall’indicazione dell’impresa a cui si intende affidare i lavori.
A questo punto, il sistema informativo preparerà la pratica, il richiedente riceverà un numero di protocollo e potrà iniziare l’attività. Le tempistiche d’inizio lavori con SCIA edilizia sono quindi sostanzialmente immediate.
Se entro 30 giorni dal deposito della SCIA verrà riscontrata l’assenza di alcune delle condizioni stabilite, la persona che ha richiesto la SCIA riceverà una notifica con l’ordine di non effettuare i lavori e, in caso di falsa attestazione da parte del tecnico abilitato, verranno informati l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine di appartenenza.
Al termine dei lavori e fatta la relativa comunicazione, il progettista rilascerà un certificato di collaudo finale, da sottoporre allo sportello unico. Nel frattempo, chi ha richiesto la SCIA dovrà consegnare la ricevuta della presentazione di variazione catastale, tranne nel caso in cui essa non sia dovuta.
La SCIA edilizia può durare fino a 3 anni, al termine dei quali, se i lavori non sono stati completati, ne andrà presentata una nuova.
Cos’è la SCIA unica
Una particolare tipologia di SCIA è la SCIA unica, che si utilizza nel caso in cui per la realizzazione di un’attività servano più di una SCIA. In tale circostanza il richiedente può presentare una SCIA unica allo Sportello unico del comune, che la veicolerà alle altre amministrazioni interessate per le verifiche di loro competenza.
Anche in questo caso, se nell’arco di 30 giorni l’amministrazione accerterà la mancanza dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività potrà vietare la prosecuzione dei lavori o chiedere che venga conformata alla legge.