Molti sono gli adempimenti burocratici quando si parla di vendita e acquisto di immobili; orientarsi tra questi può in alcuni casi essere una vera e propria impresa, ecco perché scegliere di affidarsi a un’agenzia immobiliare può rivelarsi una buona decisione. In ogni caso è molto importante avere almeno un’infarinatura generale delle fasi delle compravendite.
Quando si parla di un atto immobiliare ci si trova a sentire termini quali trascrizione e registrazione, ma qual è la differenza tra questi due passaggi?
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Cos’è la registrazione di un atto immobiliare
Al momento di stipula di un atto preliminare di compravendita è obbligatorio registrarlo, solo così si potrà concludere regolarmente la transazione immobiliare arrivando al rogito. La registrazione è fondamentale da un punto di vista fiscale in quanto è il documento su cui il fisco farà tutte le verifiche tributarie necessarie ai fini del passaggio di proprietà.
Nella registrazione è indicata in modo certo la data di stipula del contratto e deve essere conclusa obbligatoriamente entro venti giorni dalla sottoscrizione del contratto.
Si tratta nei fatti di una tassa da corrispondere all’Agenzia delle Entrate, a carico delle due parti coinvolte nella compravendita (compratore e venditore) oppure solo a carico di una di queste; in caso di mancato pagamento l’Agenzia delle Entrate può esercitare diritto di rivalsa su tutte le figure coinvolte.
Cos’è la trascrizione di un atto immobiliare
Contrariamente alla registrazione, la trascrizione di un atto immobiliare è una formalità; attraverso questa si rende pubblico l’atto immobiliare che esplicita il passaggio di proprietà. Quando si ha un contratto immobiliare di buona norma si suggerisce di optare per la trascrizione, soprattutto se è stato fatto in forma pubblica, presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare dell’Agenzia del Territorio competente, facendo poi autenticare le firme da un notaio.
Trascrivere un atto immobiliare è una sorta di tutela nei confronti dei diritti del compratore che diventano da quel momento pubblici ed opponibili a terzi.